È stata recentemente pubblicata la Delibera n. 1 del 2026 della Commissione Nazionale ECM, recante ad oggetto “l’obbligo formativo per il triennio 2026-2028", con due importanti indicazioni relativamente alla gestione dei crediti ECM

Recupero del debito formativo del Triennio “2023-2025”

La delibera offre la possibilità ai professionisti sanitari che non hanno ottemperato il debito formativo ECM nel triennio precedente “2023-2025” di poter “sanare” la loro posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31/12/2028.

Come già vivamente consigliato in passato, la prima avvertenza è di andare a verificare la propria situazione dei crediti ECM rispetto al triennio precedente direttamente sul portale COGEAPS (www.cogeaps.it il Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie)

Si ricorda che i crediti che si dovessero acquisire per “sanare” il triennio precedente non sono in automatico “spostati” dal sistema COGEPAS, ma l’operatore sanitario dovrà “manualmente” “spostarli” direttamente sulla propria posizione del portale COGEAPS

Obbligo formativo triennio attuale 2026-2028

La delibera n. 1 del 2026 conferma in 150 crediti ECM il debito formativo che ogni operatore sanitario deve maturare nel triennio 2026-2028, al netto di eventuali esenzioni o riduzioni.

Anche in questo caso è necessario accedere al portale COGEPAS per verificare la propria situazione personale rispetto al debito formativo individuale rispetto al nuovo triennio appena iniziato.

Si ricorda a tal proposito che:

  • l’acquisizione dei crediti non è più di 50 crediti all’anno, bensì di 150 crediti nel triennio 2026-2028 senza vincoli annuali: ciò significa che puoi acquisire i crediti in misura variabile nel singolo anno – potenzialmente anche tutti i 150 crediti in un solo anno – anche se ovviamente è sempre più opportuno bilanciare la formazione durante il triennio;
  • l’acquisizione dei crediti non prevede limiti circa le tipologie di corsi ECM - corsi residenziali, corsi di formazione sul campo, corsi di formazione a distanza – con cui acquisirli, fermo restando come ogni operatore sanitario dovrebbe organizzare la sua formazione cercando di variare le differenti tipologie di corsi ECM

Obbligo formativo ECM e validità polizza assicurativa

Come sapete, la legge Gelli-Bianco (attraverso il DM 232/2023) condiziona la validità della polizza assicurativa RC Professionale degli operatori sanitari al raggiungimento di almeno il 70% dei crediti ECM previsti per il triennio 2023-2025: senza questo requisito, la copertura assicurativa potrebbe essere contestata o negata in caso di sinistro.

Alla luce di quanto stabilito dalla sopracitata Delibera n. 1 del 2026 della Commissione Nazionale ECM, la condizione di efficacia della copertura assicurativa, connessa al raggiungimento di almeno il 70% dei crediti ECM, è da intendersi differita nei suoi effetti al termine del triennio formativo al 31 dicembre 2028, quindi con decorrenza solo dal 1 gennaio 2029.